Avvocato, quali opere edilizie si possono realizzare mediante S.C.I.A.?
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Gentile lettore, l’acronimo S.C.I.A. significa Segnalazione Certifica di Inizio Attività, ed è uno strumento che consente al cittadino di poter iniziare immediatamente i lavori, già dal giorno stesso della protocollazione della segnalazione.
Tuttavia, il Comune ha un termine di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione, entro il quale poter esercitare poteri inibitori e/o repressivi sull’attività edilizia intrapresa, qualora riscontri delle illegittimità, difformità o incongruenze.
Decorso il termine di trenta giorni, il Comune potrà agire solo in autotutela nell’annullare la S.C.I.A. entro il termine di 12 mesi.
Chiaramente non tutte le opere edilizie sono soggette a S.C.I.A., ma possono essere realizzate mediante questo istituto solo quelle tassativamente indicate agli artt. 22-23-23bis-23ter-23quater del D.pr n.380/2001.
Un elemento innovativo in materia di SCIA edilizia si è avuto con il D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) che ha previsto la possibilità di ottenere il mutamento della destinazione d’uso di un immobile non più con il permesso di costruire ma con semplice S.C.I.A.

