Importante pronuncia del Consiglio di Stato in materia di esame di abilitazione alla professione forense. La Sezione Terza, con ordinanza pubblicata il 1° settembre 2026, ha accolto l’appello proposto da una candidata di Caserta che non aveva superato la prova scritta dell’esame di avvocato, sessione 2025, sostenuta presso la sede della Corte di Appello di Napoli. La prova della candidata era stata sottoposta alla valutazione della Commissione esaminatrice istituita presso la Corte di Appello di Roma, competente per la correzione degli elaborati, che aveva espresso un giudizio negativo, determinando così l’esclusione della candidata dal prosieguo della procedura. La candidata, assistita dall’avv. Pasquale Marotta, ha deciso di contestare il giudizio negativo, impugnando il provvedimento dinanzi al TAR Campania – Napoli. In primo grado, tuttavia, i giudici amministrativi avevano respinto il ricorso, ritenendo, in particolare, che il giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice non potesse essere sindacato nel merito e che non fosse possibile procedere alla comparazione dell’elaborato contestato con altri elaborati risultati invece positivamente valutati. L’avv. Marotta ha quindi impugnato la decisione dinanzi al Consiglio di Stato, sostenendo l’illegittimità della valutazione effettuata dalla Commissione e prospettando, tra gli altri profili, la mancata corretta applicazione dei criteri di valutazione e una possibile disparità di trattamento. Con l’ordinanza pubblicata il 1° settembre 2026, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello e disposto il riesame dell’elaborato da parte di una diversa Commissione, individuata presso la Corte di Appello di Bologna.
I MOTIVI ALLA BASE DELLA DECISIONE
Nel pronunciarsi favorevolmente sull’appello, il Consiglio di Stato ha condiviso le argomentazioni prospettate dalla difesa della candidata, con particolare riferimento a due aspetti. Il primo riguarda la corretta applicazione dei criteri di valutazione. Secondo quanto prospettato nel ricorso, i criteri stabiliti preventivamente dalla Commissione nazionale istituita presso il Ministero della Giustizia, e successivamente recepiti dalla Commissione incaricata della valutazione dell’elaborato, non sarebbero stati correttamente applicati nel caso concreto. Il secondo profilo riguarda invece la disparità di trattamento nella valutazione degli elaborati.La difesa della candidata aveva infatti evidenziato l’esistenza di un altro elaborato, redatto da un diverso candidato, che presentava una struttura e un’impostazione sostanzialmente identiche a quelle della prova contestata, ma che era stato valutato positivamente da un’altra Commissione esaminatrice, anch’essa operante presso la Corte di Appello di Roma.Un elemento che, secondo la prospettazione difensiva accolta dal Consiglio di Stato ai fini del riesame, assume particolare rilievo nell’ambito della verifica della correttezza della valutazione effettuata.
DISPOSTO UN NUOVO ESAME DELL’ELABORATOLa conseguenza concreta della pronuncia è il riesame della prova da parte di una diversa Commissione, individuata presso la Corte di Appello di Bologna. Non si tratta, dunque, di un riconoscimento automatico dell’idoneità della candidata, ma della possibilità di sottoporre nuovamente l’elaborato a valutazione, questa volta attraverso una diversa Commissione, alla luce dei principi e dei rilievi posti alla base dell’ordinanza del Consiglio di Stato. La pronuncia assume particolare interesse perché interviene su una materia nella quale, tradizionalmente, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni delle Commissioni esaminatrici incontra limiti significativi, soprattutto quando si tratta di contestare il merito delle valutazioni tecniche effettuate dagli organi competenti.
UN PRECEDENTE DI PARTICOLARE INTERESSEL’ordinanza del 1° settembre 2026 viene quindi considerata dalla difesa della candidata come un precedente di particolare rilievo, soprattutto per l’attenzione riservata alla corretta applicazione dei criteri di valutazione e al principio di parità di trattamento tra candidati. La decisione potrebbe assumere ulteriore importanza nell’ambito del contenzioso relativo agli esami di abilitazione professionale, poiché evidenzia come, in presenza di specifici elementi di criticità, la valutazione di una Commissione possa essere sottoposta al vaglio del giudice amministrativo e possa essere disposto un nuovo esame dell’elaborato da parte di una Commissione diversa. La vicenda, pertanto, resta ora affidata alla nuova fase di valutazione presso la Corte di Appello di Bologna, che dovrà procedere al riesame della prova della candidata secondo quanto disposto dal Consiglio di Stato

