Si avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative straordinarie nei Comuni sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso. Le consultazioni, previste per domenica 15 e lunedì 16 novembre 2026, riguarderanno l’elezione dei sindaci e dei Consigli comunali. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci si svolgerà domenica 29 e lunedì 30 novembre 2026.In vista dell’appuntamento elettorale, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione centrale per i Servizi elettorali – ha richiamato, con la circolare prot. n. 7224 del 12 ottobre 2026, le principali attività preparatorie e gli adempimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento del procedimento elettorale, con particolare riferimento alla presentazione delle candidature.Le indicazioni sono rivolte soprattutto alle amministrazioni comunali interessate, alle Commissioni straordinarie, ai segretari comunali, agli uffici elettorali e agli organi competenti per l’esame delle liste.
UFFICI COMUNALI APERTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Una delle prime scadenze riguarda l’organizzazione degli uffici comunali incaricati di ricevere la documentazione elettorale e rilasciare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali.
Per garantire agli interessati la possibilità di completare tempestivamente gli adempimenti, gli uffici dei Comuni coinvolti dovranno assicurare l’apertura nei seguenti giorni e orari:
- Martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre 2026: apertura secondo orari da pubblicizzare adeguatamente.
- Venerdì 16 ottobre 2026: apertura continuativa dalle ore 8 alle ore 20.
- Sabato 17 ottobre 2026: apertura dalle ore 8 alle ore 12.
L’obiettivo è consentire il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali entro 24 ore dalla richiesta, oltre a garantire il supporto necessario per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste e delle candidature.Le amministrazioni interessate dovranno quindi predisporre un’organizzazione adeguata e rendere note con chiarezza le modalità di accesso agli uffici e gli orari di apertura.
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME E SOTTOSCRIZIONI DIGITALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
La circolare ministeriale richiama inoltre le disposizioni relative all’autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste elettorali e alle modalità di sottoscrizione previste per gli elettori impossibilitati ad apporre una firma autografa a causa di un grave impedimento fisico.In particolare, l’articolo 4 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito dalla legge 19 marzo 2025, n. 72, ha previsto la possibilità di sottoscrivere le liste con le modalità disciplinate dall’articolo 20, comma 1-bis, del Codice dell’amministrazione digitale, nei casi contemplati dalla normativa.La disposizione interessa, tra gli altri, gli elettori non vedenti, gli amputati delle mani, le persone affette da paralisi e coloro che presentano impedimenti fisici di analoga gravità, purché ricorrano le condizioni previste dalla legge.La possibilità è estesa anche agli elettori che si trovano nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, quando l’allontanamento dalla propria abitazione risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di trasporto organizzati dai Comuni, oppure quando sussista una dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali che impedisca di uscire dall’abitazione.Il richiamo ministeriale riguarda anche la dichiarazione di accettazione della candidatura. In base agli orientamenti richiamati dalla Direzione centrale, gli elettori che si trovano nelle medesime condizioni possono utilizzare le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale anche per sottoscrivere tale dichiarazione, comprensiva dell’attestazione relativa all’insussistenza delle condizioni di incandidabilità.Il documento informatico dovrà essere consegnato su supporto digitale agli uffici incaricati della ricezione delle candidature e corredato dalla certificazione medica attestante il grave impedimento fisico oppure la condizione che consente l’esercizio del voto domiciliare.La circolare precisa, inoltre, che non è necessaria l’autenticazione della firma digitale o elettronica, in quanto questa certifica già la provenienza del documento dal soggetto firmatario nei termini previsti dalla normativa.
DOCUMENTAZIONE ELETTORALE: NON SI APPLICANO AUTOMATICAMENTE LE SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE
Un ulteriore aspetto riguarda la documentazione da allegare alla presentazione delle liste e delle candidature.Il Ministero ribadisce che, salvo specifiche disposizioni di legge, al procedimento elettorale non si applicano automaticamente i principi di semplificazione amministrativa introdotti dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.La documentazione richiesta per la presentazione delle candidature deve pertanto essere predisposta nel rispetto delle regole specifiche del procedimento elettorale, senza fare affidamento su forme di autocertificazione o sostituzione documentale non espressamente consentite.Restano invece operative le disposizioni speciali che permettono l’utilizzo di strumenti digitali per determinati adempimenti.Tra queste rientrano le previsioni dell’articolo 38-bis della legge 29 luglio 2021, n. 108, che consentono, tra l’altro, di depositare il contrassegno di lista su supporto digitale e di richiedere i certificati di iscrizione nelle liste elettorali in formato digitale attraverso la posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.I soggetti autorizzati potranno inoltre utilizzare copie analogiche dei certificati digitali, attestandone la conformità all’originale mediante firma autenticata da uno dei soggetti legittimati dalla legge.Per agevolare queste operazioni, le Commissioni straordinarie e i segretari comunali dovranno pubblicare sulla pagina iniziale dei siti istituzionali gli indirizzi PEC destinati alla ricezione delle richieste, organizzando un monitoraggio costante delle caselle per garantire il rispetto dei termini previsti.
CERTIFICATI ELETTORALI DISPONIBILI ANCHE ONLINE ATTRAVERSO L’ANPR
La digitalizzazione degli adempimenti elettorali trova un ulteriore strumento nei servizi dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).Dal 4 marzo 2024, il portale istituzionale dell’ANPR consente ai cittadini di consultare i propri dati elettorali e di scaricare il certificato individuale di iscrizione nelle liste elettorali in formato PDF, munito di sigillo elettronico e contrassegno digitale.Il certificato individuale può essere utilizzato anche per la presentazione delle liste di candidati, pur non riportando il numero di iscrizione nelle liste elettorali. Tale informazione continua a essere presente nei certificati digitali collettivi rilasciati dai Comuni secondo le disposizioni vigenti.Il servizio rappresenta un’opportunità per semplificare l’acquisizione della documentazione da parte dei cittadini e delle forze politiche, fermo restando l’obbligo di rispettare le modalità e i requisiti specificamente previsti per il procedimento elettorale.
LISTE E CANDIDATURE CON IL SIMBOLO DEI PARTITI POLITICI
La circolare richiama anche le regole che consentono di presentare liste e candidature comunali con la denominazione e il simbolo di partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento o al Parlamento europeo, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132.La disciplina riguarda i partiti e i gruppi politici che abbiano eletto propri rappresentanti in almeno una delle due Camere oppure nel Parlamento europeo, nonché quelli costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere nella legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi elettorali, nei termini stabiliti dalla legge.Per utilizzare la denominazione e il simbolo di una formazione politica, la documentazione presentata insieme alla lista o alla candidatura deve comprendere anche una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, oppure dai soggetti territoriali legittimati secondo le modalità previste dalla normativa.La dichiarazione deve attestare che le candidature o le liste sono presentate in nome e per conto della formazione politica interessata.Il documento ministeriale riepiloga le forze politiche e i gruppi parlamentari risultanti dalle comunicazioni degli organi competenti del Senato, della Camera dei deputati e del Parlamento europeo. L’individuazione dei soggetti legittimati dovrà comunque essere verificata sulla base delle condizioni normative e della documentazione ufficiale applicabili al momento della presentazione.
EVENTUALI RICORSI CONTRO L’ESCLUSIONE DI LISTE E CANDIDATI
Particolare attenzione viene riservata anche alla gestione del contenzioso elettorale.Le amministrazioni e gli uffici interessati dovranno comunicare tempestivamente eventuali ricorsi presentati davanti ai competenti Tribunali amministrativi regionali ai sensi dell’articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, contro i provvedimenti di esclusione di liste o candidati adottati dalle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali.Dovranno essere segnalate con altrettanta tempestività le decisioni adottate dagli organi della giustizia amministrativa, sia in sede cautelare sia nel merito, compresi gli eventuali provvedimenti emessi in grado di appello.
La rapidità delle comunicazioni è essenziale per consentire agli uffici competenti di seguire correttamente l’evoluzione delle procedure elettorali e gli effetti delle decisioni giudiziarie sull’ammissione delle candidature.
COMUNICAZIONE POLITICA E PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE
Tra gli aspetti richiamati dalla circolare figurano anche le disposizioni sulla comunicazione politica e sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale.L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con nota del 30 settembre 2026, ha indicato che, per le elezioni straordinarie in questione, trova applicazione la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, relativa alla disciplina della comunicazione politica e della parità di accesso ai mezzi di informazione nelle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei Consigli comunali.Il richiamo opera limitatamente alle disposizioni riferite all’ambito locale interessato, con esclusione della disciplina prevista per le trasmissioni dell’emittenza nazionale dal Titolo II, Capo I, della stessa delibera.Per quanto riguarda la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, non sono previsti specifici provvedimenti per queste consultazioni straordinarie. Restano pertanto applicabili le disposizioni già diramate in occasione del turno ordinario delle elezioni comunali del 2024, secondo quanto richiamato dalla circolare.Le indicazioni dovranno essere portate a conoscenza dei rappresentanti delle forze politiche, degli organi di stampa e delle emittenti radiotelevisive locali, affinché siano garantiti il rispetto delle regole e condizioni di accesso ai mezzi di informazione conformi alla disciplina vigente.
LE INDICAZIONI AGLI UFFICI E ALLE FORZE POLITICHE
In conclusione, il Ministero dell’Interno invita le strutture competenti a richiamare l’attenzione dei segretari comunali, dei responsabili degli uffici elettorali e dei segretari delle Sottocommissioni elettorali circondariali sugli adempimenti indicati.Le amministrazioni dovranno assicurare un’organizzazione puntuale, garantire il rilascio tempestivo della certificazione elettorale, pubblicizzare gli orari di apertura e gli indirizzi digitali per le richieste documentali e rispettare le disposizioni in materia di autenticazione delle firme, presentazione delle candidature e comunicazione politica.Le elezioni straordinarie del 15 e 16 novembre 2026, con eventuale ballottaggio il 29 e 30 novembre, richiedono dunque una preparazione amministrativa accurata, nella quale il rispetto delle scadenze e la corretta applicazione delle norme rappresentano condizioni essenziali per assicurare la regolarità del procedimento elettorale nei Comuni interessati dallo scioglimento per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso.

