Lorenzo Applauso. Il Tar Campania ha deciso: i punti nascita di Piedimonte Matese , Sessa Aurunca e Sapri rimarranno aperti cosi come aveva gia’ sentenziato per poi rimandare alla decisione del 5 novembre scorso. A questo punto non ha fatto altro che confermare l’annullamento della delibera regionale regione lasciando aperti i punti nascita fino a quando poi verrà deciso ,forse definitivamente, nella prossima trattazione fissata per il 27 maggio 2026.
ECCO L’ORDINAZA DEL TAR CAMPANIA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5059 del 2025, proposto da:
Comuni di Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di
Bulgheria, Morigerati, Roccagloriosa, Rofrano, Torraca, Torre
Orsaia, Camerota, Ispani, Centola e Tortorella, in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati
Gaetano Giordano e Marcello Giuseppe Feola, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Almerina Bove,
Massimo Consoli e Tiziana Monti dell’Avvocatura regionale, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto
presso la sede dell’Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;
Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze,
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e
difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,
domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Gennaro Galietta, Emma Tortora e Lucia Fiorillo, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli
alla Via A. Diaz n. 11;
Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro sanitario
per la Regione Campania, non costituito in giudizio;
Azienda Sanitaria Locale Caserta, non costituita in giudizio;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Comune di Sessa Aurunca, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Pizza e
Achille Maria Vellucci, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
Comitato San Rocco Bene Comune, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato
Achille Maria Vellucci, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1. della Deliberazione della Giunta Regionale n. 418 del 23 giugno
2025, adottata il 30.06.2025 e pubblicata sul BURC n. 47 del 7
luglio 2025, ad oggetto “Riordino ed efficientamento della Rete
Punti Nascita della Regione Campania in adeguamento alle
prescrizioni dei Ministeri della Salute e dell’Economia”, con la
quale, previa approvazione dell’atto di programmazione
denominato “Rete Regionale per l’assistenza Materno-Infantile:
intervento di riorganizzazione dei Punti Nascita, secondo l’accordo
Stato-Regione del 16 dicembre 2010”, è stato disposto di “avviare
il percorso, in conformità a quanto prescritto dai competenti
Ministeri, per la cessazione dell’attività dei seguenti Punti Nascita
che nel triennio hanno presentato costantemente un numero di parti
inferiori ai 500/anno con trend progressivamente negativo”, fra cui
quello del P.O. di Sapri, dando mandato all’ASL di Salerno di
attuare “il percorso per la cessazione delle attività dei Punti Nascita
sopra elencati, garantendo, anche successivamente alla
disattivazione dei suddetti presidi, la presenza di una guardia attiva
h 24 di ginecologi, al fine di assicurare la gestione delle emergenze
ostetriche non differibili”;
nonché di ogni altro atto a questa presupposto, connesso e/o
consequenziale, ivi compresi:
2. il documento programmatorio approvato con la predetta
D.G.R.C. n. 418/2025 denominato “Rete Regionale per l’assistenza
Materno-Infantile: intervento di riorganizzazione dei Punti Nascita,
secondo l’Accordo Stato-Regione del 16 dicembre 2010”;
3. i pareri del Ministero della Salute, espressi di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. CAMPANIA-
DGPROGS-14.01.2025- 0000002-P del 14/01/2025 e prot.
CAMPANIA-DGPROGS-03.03.2025- 3 0000009-P del 3/3/2025,
conosciuti dai ricorrenti Comuni in quanto menzionati nella ridetta
D.G.R.C. n. 418/2025, nella parte in cui hanno richiesto alla
Regione Campania, ai fini della fuoriuscita dal Piano di Rientro, di
formalizzare una serie di impegni nell’ambito sanitario, fra cui
quello di “implementare il piano sulla riorganizzazione dei Punti
Nascita (PN) che includa la chiusura di almeno il 50% dei PN non
in deroga e sub standard entro il primo semestre 2025 e il
completamento del piano a fine anno 2025”;
4. la nota dell’ASL Salerno prot. n. 0144487 del 3/7/2025, a firma
del Direttore Sanitario aziendale, avente ad oggetto “DGRC n. 418
del 23.06.2025 – CHIUSURA Punto Nascita Presidio Ospedaliero
di Sapri. PROCEDURA DI DISMISSIONE P.N. e
ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ delle UOS di Ginecologia ed
Ostetricia”, mai comunicata ai Comuni ricorrenti e da questi
conosciuta solo successivamente alla pubblicazione sul BURC n.
47 del 7/7/2025 della predetta D.G.R.C. n. 418/2025, con la quale,
in attuazione della predetta D.G.R.C. n. 418/2025, è stata disposta
la chiusura del “Punto Nascita” del P.O. di Sapri a decorrere
dall’1/9/2025, prevedendo inoltre di assicurare “presso la UOS di
Ginecologia e Ostetricia del PO di Sapri la permanenza dei
requisiti di sicurezza e le attività di seguito declinate: – guardia H
24 composta da 1 DM Ginecologo e da 1 CPS Ostetrica per la
gestione delle emergenze ostetriche non differibili e per l’eventuale
attivazione, in caso di necessità, dello STAM, con trasferimento, a
seconda della diagnosi, presso l’UOC di riferimento del P.O. di
Vallo della Lucania o trasferimento persso P.O. dotato di TIN”;
5. la nota dell’ASL Salerno prot. n. 142564 del 2/7/2025, a firma
congiunta del Direttore Sanitario aziendale, del Direttore
Amministrativo aziendale e del Direttore Generale, ad oggetto
“Adempimenti Delibera GRC n. 127 del 20/03/2025 e DGRC n.
418 del 23/06/2025 – Punto Nascita P.O. Sapri PROCEDURA DI
DISMISSIONE”, mai comunicata ai Comuni ricorrenti e da questi
conosciuta solo successivamente alla pubblicazione sul BURC n.
77 del 7/7/2025 della predetta DGR n. 418/2025, con la quale, in
attuazione della predetta D.G.R.C. n. 418/2025, è stata disposta la
chiusura del “Punto Nascita” del P.O. di Sapri a decorrere
dall’1/9/2025, “continuando ad assicurare le attività di seguito
declinate: – guardia H 24 composta da un DM Ginecologo e da una
CPS Ostetrica per la gestione delle emergenze ostetriche non
differibili e per l’eventuale attivazione, in caso di necessità, dello
STAM, con trasferimento, a seconda della diagnosi, presso l’UOC
di riferimento del P.O. di Vallo della Lucania o trasferimento
persso P.O. dotato di TIN”;
6. ove occorra e per quanto di ragione, della nota dell’ASL Salerno
prot. n. 140825 del 30/06/2025, a firma del Direttore del
Dipartimento della salute della donna e del bambino, ad oggetto
“Organizzazione attività UOS di Ginecologia e Ostetricia del P.O.
di Sapri in caso di chiusura del Punto Nascita”, mai comunicata ai
Comuni ricorrenti e da questi conosciuta solo successivamente alla
pubblicazione sul BURC n. 77 del 7/7/2025 della predetta DGR n.
418/2025;
7. ove occorra e per quanto di ragione, della D.G.R.C. n. 127 del
20.03.2025, di approvazione del “Documento Tecnico di Uscita dal
Piano di Rientro”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania,
del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno e della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum del Comune di Sessa
Aurunca e del Comitato San Rocco Bene Comune;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte
ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il
dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Considerato che la censura riguardante la valutazione dell’assenza
del “disagio oro-geografico”, per disporre la chiusura del Punto
nascita del Presidio Ospedaliero di Sapri, sembra prestarsi a
favorevole considerazione nel merito, alla luce della
documentazione prodotta agli atti di causa e dei rilievi formulati,
atteso che la Regione ha riproposto in data 23/9/2025 l’istanza di
deroga per i punti nascita con numero di parti annui inferiore a
500, tra cui quello di Sapri;
Considerato ulteriormente che la Regione ha promulgato la legge
22 luglio 2025, n. 11, in vigore dal 24 luglio 2025, con la quale
“riconosce le isole di Capri, Ischia e Procida, facenti parte
dell’arcipelago campano e i Comuni di Sessa Aurunca, Piedimonte
Matese, Sapri e Vico Equense e di altri ambiti come zone disagiate
sotto il profilo della fruizione dei servizi sanitari” (art. 1),
delineando gli ambiti di intervento, tra cui “l’attivazione in tempi
rapidi di sala operatoria per parti ed interventi” (art. 2, co. 1, lett.
e);
Ritenuto sotto gli illustrati profili che, ravvisato il danno grave e
irreparabile derivante alla collettività amministrata dalla chiusura
del Punto nascita, al pregiudizio lamentato può ovviarsi
demandando al Ministero della Salute, attraverso il Comitato
Percorso Nascita Nazionale e il Tavolo di monitoraggio LEA, di
pronunciarsi motivatamente sulla detta istanza di deroga, tenendo
conto di tutti gli elementi in esso rappresentati e della succitata
sopravvenuta legge regionale, fissando per l’adempimento il
termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione alla difesa
erariale della predetta ordinanza a cura della Segreteria;
Ritenuto, pertanto, che a tal fine va sospesa l’efficacia della
delibera di Giunta Regionale del 23/6/2025 n. 418 e delle
impugnate note dell’A.S.L. Salerno che vi hanno fatto seguito,
fissando per la trattazione del ricorso nel merito l’udienza pubblica
del 27 maggio 2026, sussistendo eque ragioni per disporre la
compensazione delle spese della fase cautelare tra tutte le parti
costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti delle parti evocate
in giudizio e non costituitesi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione
Prima) accoglie la domanda cautelare e sospende l’efficacia della
delibera di Giunta Regionale del 23/6/2025 n. 418 e delle
impugnate note dell’A.S.L. Salerno, nei sensi di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del
27 maggio 2026.
Compensa le spese della fase cautelare tra tutte le parti costituite,
dichiarandole irripetibili nei confronti delle altre parti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a
darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5
novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario

