Lorenzo Applauso|L’Avvocato Pasquale Marotta ha relazionato oggi, su richiesta dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Caserta, su un tema di stringente
attualità: la colpa professionale in ambito sanitario. Un argomento che, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca – come il grave episodio del bambino deceduto presso l’Ospedale Monaldi – è tornato con forza al centro del dibattito pubblico e giuridico.
Il noto avvocato amministrativista esperto in diritto sanitario, tra i più quotati nel panorama forense, ha affrontato la questione dinanzi a una platea attenta e partecipe, soffermandosi in particolare sui più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità sanitaria. Nel corso dell’incontro è stata richiamata una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Civile, Ordinanza n. 34073/2025, pubblicata il 24 dicembre 2025, che ribadisce un principio fondamentale: senza la dimostrazione del nesso causale, il risarcimento non spetta, anche in presenza di un errore tecnico del medico nell’esecuzione della prestazione, ossia quando il sanitario si sia discostato dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali.La Suprema Corte ha chiarito che non è sufficiente dimostrare l’esistenza di un errore medico. È invece necessario provare che proprio quell’errore abbia causato il danno, secondo il criterio del “più probabile che non”, vale a dire con una probabilità superiore al 50%. Si pensi al caso di un paziente che si sottopone a un intervento chirurgico. Durante l’operazione il medico commette un errore tecnico per imperizia. Successivamente il paziente sviluppa una complicanza grave.La questione centrale diventa allora la seguente: la complicanza è conseguenza diretta dell’errore? Oppure si sarebbe verificata comunque, in ragione delle condizioni pregresse del paziente?
Se il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) non riesce a dimostrare che, in assenza dell’errore, la complicanza non si sarebbe verificata con una probabilità superiore al 50%, il nesso causale non può dirsi provato. E, dunque, anche in presenza dell’errore, il risarcimento non spetta.Nel diritto civile non si risarcisce l’errore in sé.
Si risarcisce il danno che sia conseguenza provata dell’errore.
In altre parole:
- la colpa non coincide automaticamente con la responsabilità risarcitoria;
- la prova del nesso causale resta a carico del paziente;
- l’incertezza scientifica, in sede civile, si traduce in mancato risarcimento.
In conclusione La Corte di Cassazione chiarisce, dunque, che la responsabilità sanitaria non è una responsabilità oggettiva. L’errore non basta: occorre che sia dimostrato, secondo il criterio del “più probabile che non”, che proprio quell’errore abbia causato il danno.In mancanza di tale prova, il sistema civile non consente la condanna al risarcimento. Un principio che, come evidenziato dall’Avvocato Marotta, assume oggi un rilievo centrale nel delicato equilibrio tra tutela del paziente e garanzia per il professionista sanitario.


